I debiti tributari

LE PRESCRIZIONI

Le prescrizioni possono essere interrotte da atti interuttivi, questi devono sempre rispondere ai requisiti fissati dalla disciplina civilistica (artt. 2943 e 2944 c.c.).

PRESCRIZIONE DEI REATI TRIBUTARI – 6 ANNI

Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni giacché ai sensi del nuovo art. 157 del codice penale “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitti …”.L. 5 dicembre 2005, n.251

PRESCRIZIONI IVA: 4 ANNI – 5 anni (se omessa)

Gli accertamenti e le rettifiche iva devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui e’ stato presentata la dichiarazione. ex art.57 D.P.R. 633/72

PRESCRIZIONI IMPOSTE DIRETTE DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 4 ANNI – 5 anni (se omessa)

Gli accertamenti devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui e’ stato presentata la dichiarazione. ex art.43 D.P.R. 600/73

PRESCRIZIONE SANZIONI TRIBUTARIE

La sanzione Tributaria irrogata si prescrive nel termine di cinque anni art 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,

PRESCRIZIONE SANZIONI NON TRIBUTARIE

L’art.28 della Legge 689/81, stabilisce Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

PRESCRIZIONE CONTRIBUTI INPS

L’articolo 3, comma 9, della legge 335 dell’8 agosto 1995, stabilisce che il termine decennale relativo alla prescrizione dei contributi, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e con effetto retroattivo in mancanza di atti interruttivi, viene ridotto a cinque anni.

PRESCRIZIONE DIRITTO CAMERALE

10 ANNI Nel silenzio della legge si applica il termine di prescrizione ordinrio decennale ex art. 2967 del codice civile

PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA

La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e’ prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e’ stata notificata.

PRESCRIZIONE DEL RIMBORSO IMPOSTE DIRETTE VERSATE

Quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento Art.38 D.p.r. 600/73, Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 46/1999 le disposizioni dell’ articolo 38 D.p.r. 600/73 si applicano alle sole imposte sui redditi

PRESCRIZIONE TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

L’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.art.13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

PRESCRIZIONE ICI

In base all’art 11 del Dlgs 504/92 gli avvisi di liquidazione dell’imposta, per errori materiali o di calcolo devono essere emessi obbligatoriamente:

Entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ regolare.

Entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ infedele, incompleta o inesatta.

Entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o al versamento se la dichiarazione e’ omessa

PRESCRIZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

3 ANNI SE E’ STATA PRESENTATA LA DENUNCIA

4 ANNI SE LA DENUNCIA E’ STATA OMESSA

ART.71 DLSG 507/93

PRESCRIZIONE DELL’ASSEGNO BANCARIO

L’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato in banca per il pagamento entro i seguenti termini: 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune – assegno su piazza), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso – assegno fuori piazza), 20 giorni (se è pagabile in una nazione diversa ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se la nazione e’ di un altro continente). trascorso il termine l’assegno non e’ piu’ protestabile. La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento, e colui che ha emesso l’assegno – traente – puo’ revocare l’ordine di pagamento.Trascorso tale termine è sempre possibile l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante. Trascorsi 6 mesi l’assegno non puo’ piu’ essere incassato.

PRESCRIZIONE MULTE – CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

l’ art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito . Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. Resta inteso, che prima della cartella e’ obbligatoria la notifica entro 150 gg del processo verbale di constatazione.

BOLLO AUTO: 3 ANNI articolo 5, commi 51-56, legge 953/82

FATTURE FORNITORI – PROFESSIONISTI: 3 ANNI

CANONE TV: 5 ANNI

UTENZE DOMESTICHE: 5 ANNI

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RATEIZZAZIONE TRIBUTI

Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.

Pur tuttavia, pena la decadenza del beneficio, il contribuente che ottiene la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo da pagare deve saldare gli importi puntualmente; il beneficio della rateizzazione, infatti, decade nel caso di mancato pagamento nei termini della prima rata, o nel caso in cui successivamente due rate non vengano pagate. Nel momento in cui decade il beneficio, le somme iscritte a ruolo non possono essere più oggetto di una ulteriore rateazione, e l’Agente della riscossione tornerà a richiedere il saldo automatico ed immediato in un’unica soluzione.

Le rate, di ammontare costante e fino a 72, sono composte da una quota capitale e da una quota interessi, con questi ultimi che decrescono in funzione del tempo della rateazione. Su una cartella di pagamento, inoltre, può verificarsi il caso di sgravio o di sospensione; lo sgravio prevede che l’Agente della riscossione annulli in tutto o in parte il provvedimento di riscossione delle somme iscritte a ruolo ed indicate nella cartella di pagamento. La sospensione, invece, nei casi di presentazione di un ricorso, prevede che il contribuente, al giudice competente o all’Agente della riscossione, richieda l’attivazione di tale procedura al fine di evitare che l’Agente stesso, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, proceda ad attivare le misure e le azioni esecutive finalizzate al recupero del debito a carico del contribuente.

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LO SGRAVIO della cartella esattoriale

Lo sgravio della cartella esattoriale è la richiesta che il debitore inoltra all’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella esattoriale, quando ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale stessa.

Lo sgravio della cartella esattoriale, quindi, è la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all’agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono più dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.

Il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale è emanato a seguito di richiesta di sgravio in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed è pertanto riconducibile ai seguenti casi:

• Sgravio della cartella esattoriale in caso di autotutela. A seguito di formale richiesta scritta del debitore e talvolta anche senza che sia necessario presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui è incorso, opera direttamente lo sgravio (totale o parziale) della cartella esattoriale e invia il relativo provvedimento di sgravio della cartella esattoriale all’agente della riscossione.

• Sgravio della cartella esattoriale a seguito di decisione della Commissione Tributaria. Quando il contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal contribuente in attesa della decisione, l’ufficio dell’ente creditore (impositore) deve inviare all’agente della riscossione l’ordine di rimborsare al Contribuente le somme riconosciute non dovute affinché l’agente della riscossione provveda alla restituzione.

• Sgravio della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario. La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudicidi Pace e dai Giudici Ordinari.

SGRAVIO DELLA CARTELLA ESATTORIALE PER AUTOTUTELA

Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, può presentare le sue contestazioni all’ufficio dell’ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo sgravio della cartella esattoriale stessa.

Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Ad esempio:

• nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si è fatta opposizione ed è stato annullato il verbale di contravvenzione;

• nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (crediti erariali), la dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale pagamento in autotassazione.

Con la documentazione dell’avvenuto pagamento o dell’insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovrà:

• recarsi all’ufficio dell’ente creditore (o impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell’ufficio è indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso”;

• presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di sgravio della cartella esattoriale con la documentazione a sostegno.

Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all’iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:

• se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui è incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all’agente della riscossione lo sgravio (o annullamento) della cartella esattoriale;

• se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo può ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilità di vedere accolte le proprie ragioni.

Questi termini, che risultano chiaramente indicati nella sezione della cartella esattoriale ”Quando e come presentare ricorso”, possono variare da 30 a 40 o 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale, a seconda che l’importo iscritto a ruolo ed indicato in cartella esattoriale trae origine da sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative di vario tipo, tributi comunali, contributi previdenziali, tributi erariali o altro.

Nella stessa sezione è indicato anche il Giudice competente a ricevere il ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale.

L’ufficio che riscontra l’atto illegittimo è tenuto ad adottare la procedura di sgravio della cartella esattoriale in base alle norme sull’autotutela (art. 2 quater del D.L. n. 564 del 1994; Decreto ministeriale n. 37 del 1997). L’ufficio quindi procede allo sgravio della cartella esattoriale, togliendo così efficacia alla cartella esattoriale stessa ed interrompendo le procedure di riscossione.

Qualora l’istanza di sgravio della cartella esattoriale da parte del debitore sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale, l’ufficio competente ha l’obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di sgravio, totale o parziale, del ruolo della cartella esattoriale prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l’eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimità della cartella esattoriale, che l’ente creditore riconosce fondati.

  1. 30 Maggio 2011 alle 18:59

    Lo sto scorrendo ora, e lo leggerò con attenzione. Ma già prima facie il sito mi sembra fatto benissimo. Complimenti vivissimi al giovane Collega.

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